Antiriciclaggio

OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E DI ANTITERRORISMO (Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112)

Assegni bancari e circolari

Dal 30/4/2008, le banche sono tenute a rilasciare moduli di assegno bancario e ad emettere assegni circolari già muniti della clausola “non trasferibile”.
Il cliente può chiedere - per iscritto - il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di “non trasferibilità”). Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera, è dovuta un’imposta di bollo di € 1,50. Tale imposta non è dovuta per i moduli rilasciati prima del 30/4/08 ed utilizzati dopo tale data.
Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro (anche utilizzando moduli ritirati prima del 30/4/08) devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari emessi all’ordine del traente (ad esempio: “a me stesso”, “a me medesimo” ecc.) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane.
I dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti che abbiano richiesto moduli di assegno bancario o postale o l’emissione di assegni circolari in forma libera ovvero che li abbiano presentati all’incasso, verranno comunicati alle Autorità che ne facciano richiesta.
Le banche sono altresì tenute a comunicare al Ministero dell’ Economia e delle Finanze tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui abbiano notizia.

Libretti di deposito a risparmio al portatore

Ne è vietata l’apertura in forma anonima o con intestazione fittizia.
Il loro saldo dovrà rimanere sotto la soglia dei 12.500 euro. I libretti emessi prima del 30/4/2008 recanti un saldo pari o superiore a 12.500 euro dovranno essere regolarizzati o estinti entro il 30 giugno 2009.
In caso di trasferimento il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Per i libretti emessi ante 30/4/2008 e presentati per l’incasso dopo tale data, è sufficiente autocertificazione del cessionario che indichi data e nome del cedente.
La banca è tenuta a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze ogni infrazione alle suddette disposizioni di cui abbia notizia nello svolgimento della propria attività.

Trasferimenti di denaro contante e di titoli di credito al portatore

I trasferimenti di denaro contante e di titoli di credito al portatore fra soggetti diversi è vietato quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane SpA e istituti di moneta elettronica.

Trasferimenti di fondi (Money transfer)

I trasferimenti di fondi (operazioni “to send”) di importo pari o superiore a 2.000 euro sono, in via ordinaria, vietati. I trasferimenti di importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 (tale tetto vale anche per le operazioni frazionate), sono consentiti solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna alla banca documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al proprio profilo economico.